IL DIRITTO D’ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Definizione di “Accesso Civico”:
L’accesso civico è il diritto, previsto all’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, di segnalare la mancata o incompleta pubblicazione, da parte dell’Amministrazione, di informazioni, dati e documenti, obbligatoria ai sensi del suddetto decreto, e di richiederla.
L’Ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, dell’informazione, documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se l’informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, L’Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico: la richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile del Settore competente.
Le richieste potranno essere trasmesse mediante consegna a mano o a mezzo posta al Protocollo Generale della Fondazione Ravello – Piazza Duomo snc Ravello (SA), o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
Titolare del potere sostitutivo: nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del Settore, la richiesta può essere inoltrata al Responsabile per la Trasparenza dell’Amministrazione, individuato per la Fondazione Ravello nella persona della dott.ssa Raffaella Correale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondazioneravello.it.